I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, sono tenuti ad effettuare: – al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno precedente – al versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno precedente – al versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno precedente.
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