Entro questo termine i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono effettuare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione trimestrale (terzo trimestre dell’anno) dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
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