Entro questo termine i soggetti che hanno corrisposto compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a “dipendenti delle pubbliche amministrazioni” devono effettuare la comunicazione, agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, delle somme corrisposte, dell’importo dei contributi e delle ritenute effettuate.

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